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DENOMINAZIONE SEDE SCOPO Art. 1 - E' costituita un'Associazione denominata : "Associazione Lauretana Amici di Papa Giovanni XXIII ". Essa e' regolata dal presente statuto e, in quanto esso non disponga, dal codice civile e dalle vigenti leggi. Art. 2 - L'Associazione ha sede legale in Loreto, Via Marconi n. 14. Art. 3 - L'Associazione ha durata illimitata. Art. 4 - L'Associazione,escluse finalita' di lucro,ha come scopi: 1- quello di diffondere e di promuovere la conoscenza della figura, della vita e delle opere di Papa Giovanni XXIII. Tale scopo potra' essere perseguito attraverso le forme e i mezzi che si riterranno piu' opportuni e specificatamente: a) organizzazione seminari e convegni; b) organizzazione e gestione manifestazioni commemorative e celebrative; c) organizzazione, direttamente o tramite terzi di pellegrinaggi; 2- Quello di promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con altre Associazioni religiose e laiche, attivita' a carattere sociale ed umanitario in territorio nazionale ed all'estero. 3- Quello di organizzare qualsiasi altra attivita' che, in maniera diretta o indiretta, possa essere di ausilio per il raggiungimento degli scopi di cui sopra. PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE Art. 5 - L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi: a) dalle quote sociali di cui fosse deliberato il versamento; b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; c) da sottoscrizioni ed altre sovvenzioni spontanee; d) da proventi di iniziative sociali; e) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; f) dai beni di qualsiasi natura siano essi beni mobili che immobili che diverranno di proprieta' dell'Associazione. Art. 6 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verra' predisposto dal Consiglio di Amministrazione un rendiconto economico e finanziario. L'Associazione dovra' destinare annualmente per le finalita' di assistenza e beneficenza di cui all'art. 4 . 2 la quota non inferiore al 70% di tutte le somme che le verranno elargite ai sensi del precedente art. 5 lett. a-b-c-d ed e del presente statuto, al netto delle spese di gestione. SOCI Art. 7 - Sono Soci dell'Associazione le persone fisiche o gli enti che verranno ammessi dal Consiglio di Amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verra' annualmente stabilita dal Consiglio,diversificata per le varie categorie di Soci. I Soci si dividono in tre categorie: a) Soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione; b) Soci ordinari: coloro che prendono parte all'attivita' della Associazione e che versano annualmente la quota associativa ; c) Soci onorari: coloro che vengono nominati tali dal Consiglio di Amministrazione, previa loro formale accettazione, per particolari meriti acquisiti nei confronti dall'Associazione. Oltre ai Soci onorari possono essere nominati anche uno o piu' Presidenti e/o Vice Presidenti onorari. I Soci, come pure il Presidente e i consiglieri, non assumono alcuna responsabilita' personale, non rispondono pecuniariamente oltre l'importo delle rispettive quote associative. La quota associativa non e' trasmissibile a terzi, fat-ta eccezione per i trasferimenti a causa di morte. La quota stessa non e' rivalutabile. Il Consiglio di Amministrazione potra' inoltre deliberare la possibilita' di istituire una tessera soci-famiglia. Art. 8 - La qualita' di Socio si perde: a) per dimissioni, che debbono essere inoltrate per iscritto alla presidenza del Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno; b) per decesso ( persona fisica ) o per estinzione ( ente ); c) per morosita' nel pagamento delle quote sociali oltre il trimestre di inizio dell'anno sociale ( entro il 31.3 ). In tale caso, con delibera del Consiglio di Amministrazione,il Socio sara' cancellato dal registro sociale; d) per espulsione che puo' essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione,per indegnita' o per svolgimento di attivita' incompatibili con gli scopi dell'Associazione. Il Socio puo' opporsi alla delibera di espulsione ricorrendo, entro quattro settimane dalla sua notifica, al Collegio dei Probiviri di cui al successivo art.23. AMMINISTRAZIONE Art. 9 - L'Associazione e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea dei Soci, per la durata di tre anni, rieleggibili, ma per non piu' di due mandati consecutivi. Tutti gli incarichi sono a titolo onorifico e gratuito. Gli incaricati hanno diritto soltanto al rimborso delle spese, previa deliberazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Art.10 - Il Consiglio nomina nel proprio seno, il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Il Consiglio puo' inoltre nominare,previa loro formale adesione,uno o piu' Soci onorari e due Presidenti onorari. Nessun compenso e' dovuto ai membri del Consiglio. Art.11 - Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare nell'ordine al rendiconto economico e finanziario e alla determinazione delle quote associative. Il Consiglio e' convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Per la validita' delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parita' prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio e' presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi, dal piu' anziano di eta' dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verra' redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verra' sottoscritto dal Presidente,dal Segretario e da tutti i Consiglieri presenti. Art.12 - Il Consiglio e' investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Il Consiglio puo' attribuire uno o piu' dei propri compiti ad uno o piu' Consiglieri delegati. All'interno dell'Associazione potranno essere istituite due sezioni che si occuperanno l'una delle finalita' di diffusione e approfondimento delle opere di Papa Giovanni XXIII (art. 4.1) e attivita' connesse (art. 4.3), l'altra di promuovere e organizzare le attivita' di carattere sociale e umanitario (art. 4.2) e attivita' connesse (art. 4.3). Ogni sezione nominera' un proprio Presidente e un Segretario. Il Presidente avra' la delega per rappresentare l'associazione nell'ambito delle attivita' gestite dalla sezione. Art.13 - Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio e, nei casi d'urgenza, puo'esercitare i poteri del Consiglio,salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successiva. ASSEMBLEE Art.14 - I Soci di cui al precedente art. 7 costituiscono nel loro insieme l'Assemblea sociale. L'Assemblea e' convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, contenente l'ordine del giorno,almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei Soci ordinari a norma dell'art. 20 del C.C. L'Assemblea puo' essere convocata anche fuori dalla Sede sociale. Ciascun Socio in regola con il pagamento delle quote associative ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota posseduta. Art.15 - L'Assemblea delibera sul rendiconto economico e finanziario, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sul nomina degli organi direttivi dell'Associazione, sulla modifica dello statuto, sull'approvazione e la modifica dei regolamenti e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge e per statuto. Art.16 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci fondatori e ordinari in regola nel versamento della quota annua di associazione ed i Soci onorari. I Soci fondatori e ordinari possono farsi rappresentare soltanto da altri Soci ordinari anche se membri del Consiglio,salvo, in questo caso, per l'approvazione del Bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilita' di consiglieri. Art.17 - L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio. In mancanza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente constatare il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Art.18 - Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del C.C., primo comma. In caso di parita' di voti vale il voto del Presidente. Art.19 - Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'Assemblea. Per lo scioglimento e' richiesta la maggioranza prevista per le modifiche statutarie. In caso di scioglimento per qualunque causa e' obbligo devolvere il patrimonio dell'ente ad altra Associazione con finalita' analoghe o a opere umanitarie missionarie. ALTRI ORGANI Art.20 - In considerazione della natura e delle finalita' dell'Associazione viene riconosciuta alla Curia Vescovile la facolta' di nominare un consulente ecclesiastico di propria fiducia che avra' la facolta' di intervenire alle assemblee e ai consigli di Amministrazione, senza diritto di voto. CONTROVERSIE Art.21 - Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalita' di procedura. La loro decisione sara' inappellabile. |